In sede di accertamento gli ispettori si assicureranno che l’imponibile previdenziale preso a riferimento non sia inferiore al minimale contributivo giornaliero.
Arrivano dall’Inps chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’obbligo contributivo in capo alle società cooperative in caso di deliberazione, da parte delle stesse, di un “piano di crisi aziendale”.
Nel messaggio n. 2350 dell’8.6.2022 l’Istituto preliminarmente riepiloga la normativa in vigore, per poi indicare la strada per le ispezioni e per le ipotesi di contenziosi in essere o pendenti.
Deroga per il minimale contributivo
In forza dell’applicazione in via sistematica degli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001 e del principio del minimale legale – di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 338/1989 – è introdotta in via sistematica una specifica ipotesi di “deroga” alla disciplina del minimale contributivo.
La regola generale prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Tuttavia, nel richiamare l’interpello n. 48/2009 del Ministero del Lavoro, l’Inps spiega che l’eccezionalità degli accadimenti che ne costituiscono il presupposto ed esclusivamente per il periodo di durata del piano di crisi aziendale, deliberato ex art 6 della legge 142/2001, è consentito il superamento della regola generale ricordata.
Pertanto, limitatamente al periodo di durata del piano di crisi aziendale, l’obbligazione contributiva “andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, nel rispetto tuttavia del minimale contributivo giornaliero di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo D.L. n. 338/1989”.
Ciò vuol dire che, per il periodo di durata del piano di crisi, opera il minimale di retribuzione giornaliera in forza dell’applicazione in via sistematica degli articoli 4 e 6 della legge n. 142/2001 e del principio del minimale legale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 338/1989.
I provvedimenti di autotutela
L’Inps si rivolge alle Strutture territoriali.
Con riferimento al contenzioso amministrativo in essere: dovranno procedere, nel rispetto delle disposizioni regolamentari in materia, con un riesame in autotutela dei provvedimenti concernenti la fattispecie in esame, qualora gli stessi siano stati adottati non conformemente alle delineate coordinate normative chiarite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche in funzione di prevenzione di contenzioso giurisdizionale.
Per i contenziosi pendenti: dovranno procedere all’annullamento, in via di autotutela, della accertata e/o azionata pretesa contributiva, dandone comunicazione agli Uffici Legali affinché si attivino nel senso di far dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In sede di accertamento ispettivo: al fine di adeguare la condotta del personale ispettivo, i funzionari di vigilanza nel corso delle attività di verifica, laddove ricorra l’ipotesi descritta, verificato preliminarmente che il piano di crisi aziendale deliberato ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001 rispetti i requisiti previsti dalla legge, si assicureranno che l’imponibile previdenziale preso a riferimento non sia inferiore al minimale contributivo giornaliero di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989.
Sitografia
www.inps.it

