La Gazzetta Ufficiale europea ospita la direttiva n. 2022/890 (3, che proroga al 31 dicembre 2026 il periodo di applicazione del meccanismo (facoltativo) di inversione contabile (c.d. “reverse charge“) relativo alla cessione di beni e alla prestazione di servizi a rischio di frodi. Lo spostamento in avanti dei termini riguarda, contestualmente, il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – QRM) contro le frodi in materia di IVA.
La direttiva Iva consente agli Stati membri di avvalersi del reverse charge – meccanismo che comporta gli adempimenti degli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA in capo al soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore, e che, adottato dagli Stati membri in deroga alla procedura normale di applicazione dell’IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’erario – per il pagamento dell’IVA su determinate e predefinite cessioni di beni e prestazioni di servizi che possono essere oggetto di frode, in particolare di frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente (MTIC).
La medesima direttiva europea prevede il meccanismo di reazione rapida, attraverso cui gli Stati membri, dietro precise condizioni, avviano una procedura accelerata che consente l’introduzione del reverse, ottenendo una risposta più adeguata ed efficace alle frodi improvvise e massicce.
I due meccanismi hanno scadenza al 30 giugno 2022.
Reverse charge e QRM al 2026
Con la nuova direttiva del 3 giugno, il periodo di applicazione dei meccanismi di reverse charge e il QRM – le cui misure, se scadute, priverebbero i Paesi europei di validi strumenti mirati di lotta contro la frode in campo comunitario, viene esteso fino al 31 dicembre 2026.
Sitografia
eur-lex.europa.eu

