L’articolo 119 del dl n. 34/2020, intervenendo sui bonus edilizi, ha incrementato l’aliquota della detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d’imposta indicati nel medesimo articolo per la realizzazione degli specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (c.d. Superbonus).
Il successivo articolo 121 ha previsto che per tali interventi, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tornando all’articolo 119, comma 12, e all’articolo 121, comma 7, essi prevedono che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.
Dal provvedimento di febbraio a quello di giugno, tutte le modifiche normative sui bonus edilizi
Già un provvedimento di inizio febbraio, il Direttore delle Entrate definiva le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente. In seguito, l’articolo 28 del dl n. 4/2022, è intervenuto sull’articolo 121, prevedendo: la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia; che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
L’articolo 14 del dl n. 50/2022 ha operato una ulteriore modifica dell’articolo 121 del dl n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Tanto premesso, con il nuovo provvedimento del 10 giugno 2022, l’Amministrazione finanziaria apporta le necessarie modifiche al precedente documento agenziale n. 35873 del 3 febbraio 2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

