Debutta il codice tributo che le imprese gasivore indicheranno nell’F24 per beneficiare del credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022.
Si tratta del codice tributo “6966”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, istituito dalla risoluzione n. 28/E/2022, da indicare nella sezione “Erario” del modello, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito già utilizzato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Questo bonus, già previsto dal decreto “Sostegni-ter” tra le misure di contrasto al caro prezzi generato dalla crisi ucraina, è stato esteso (in misura ridotta) dal decreto “Aiuti” anche ai costi sostenuti nei primi tre mesi dell’anno (articolo 4, Dl n. 50/2022); è riconosciuto per l’acquisto del gas, consumato in quel periodo, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 è aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019.
Se riconosciuto, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in F24 entro il 31 dicembre 2022, oppure ceduto (solo per intero) a terzi.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

