L’Inps torna sulla Cigd nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MiSE o delle Regioni, fornendo precisazioni in merito all’obbligo contributivo – ex articolo 5 del D.lgs n. 148/2015 – dei datori di lavoro che accedono alle prestazioni in argomento.
Con la circolare n. 69 del 15.6.2022, l’Istituto ricorda che la possibilità di Cigd è data dall’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), oggetto della pregressa circolare 179/2021: “al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi”.
Obbligo contributivo per la Cigd
Il Ministero del Lavoro (circolare n. 4/2016) ha chiarito che il contributo addizionale, ex articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, anche cassa integrazione guadagni in deroga.
Pertanto, i datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale in argomento sono tenuti al versamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale) e che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Tenuto conto che per le integrazioni salariali di cui all’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge di Bilancio 2021, è prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, le imprese autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, si atterranno alle modalità applicative e alle scadenze indicate nel messaggio n. 6129/2015, al quale si rinvia.
L’Inps rammenta, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.
Per le istruzioni contabili si rimanda alla circolare.
Sitografia
www.inps.it

