L’Inps – circolare n. 70 del 15.6.2022 – detta le istruzioni operative e contabili per l’agevolazione – ex articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) – rivolta ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9: possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), stipulato nel 2022.
Lo sgravio contributivo del 100% si riferisce alla contribuzione ex art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Il regime contributivo applicabile allo sgravio
Lo sgravio è applicabile se sussistono due specifiche condizioni:
- assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 con contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015;
- che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.
Il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.
Per i criteri di computo dei lavoratori, si rinvia al paragrafo 3.3 della circolare n. 87 del 18 giugno 2021.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006.
Considerato il disposto letterale della norma, ai rapporti di lavoro in argomento si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Tenuto conto che l’articolo 1, comma 645, della legge di Bilancio 2022, espressamente prevede che resta fermo “il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”, i datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento:
- non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento);
- sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).
All’apprendista nessuno sgravio
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione. La stessa permane per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
Ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in argomento, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro: lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a 9 addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.
Ulteriori chiarimenti
Per gli apprendisti assunti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, si rinvia alla circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 (paragrafi 3 e 3.1).
Nel ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, l’Istituto spiega che a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (di cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015) di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.
Sul punto si fa riserva di illustrare, con successiva circolare, le disposizioni concernenti l’applicazione del citato articolo 2, come novellato dalle disposizioni sopra richiamate.
Per le istruzioni operative e le modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare n. 87/2021.
Sitografia
www.inps.it

