Con l’articolo 1, comma 200, la legge di Bilancio per il 2022 ha inserito, dopo l’articolo 22-bis del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, l’articolo 22-ter, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”, prevedendo – al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale – che ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti venga concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi (non ulteriormente prorogabile).
Sul tema, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni e chiarimenti con la circolare n. 6/2022, alla quale si rinvia per i profili normativi.
Nel messaggio Inps n. 23423 (del 16 giugno 2022) vengono invece precisate le modalità procedurali e operative della misura.
Destinatari di CIGS per processi di transizioni occupazionali
La disposizione recata dall’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che occupano più di 15 dipendenti (ai fini della determinazione dell’organico aziendale, rileva la media dei dipendenti occupati dai datori richiedenti la prestazione nel semestre precedente).
Dal 2022, rientrano nel campo di applicazione della CIGS:
- i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
- a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici.
Condizioni di accesso e caratteristiche dell’intervento straordinario di integrazione salariale
Ai fini dell’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale i datori di lavoro devono individuare i lavoratori che – in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell’impresa che li occupa – restino comunque non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero.
Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite – con la Regione o le Regioni competenti – le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), introdotto dall’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e adottato con il decreto interministeriale 5 novembre 2021; a tale fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all’ANPAL, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 22-ter del D.lgs n. 148/2015, l’ulteriore periodo di CIGS – che può avere una durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili – è concesso in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì precisato che – in considerazione della particolarità della misura di cui trattasi – il trattamento di integrazione salariale straordinario in questione non debba essere conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sono tenute al versamento del contributo addizionale.
Sitografia
www.inps.it

