L’Agenzia torna a fare il punto sul Superbonus 110%, misura introdotta dal decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) in relazione alle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Così, la circolare n. 23/E/2022 riepiloga sistematicamente i chiarimenti resi fino ad ora in tema: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.
E’ un quadro riassuntivo che tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le intervenute modifiche normative – dal c.d. decreto Agosto al c.d. decreto Aiuti (Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 –“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, G.U. n. 114 del 17 maggio 2022, in corso di conversione – C-3614) – focalizzandosi per l’appunto sugli ambiti soggettivo ed oggettivo, sulle spese agevolabili e, anche, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.
Il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Sono ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.
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