Ridenominati i codici tributo per la fruizione del credito d’imposta in compensazione per l’acquisto di veicoli non inquinanti. I codici tributo in questione sono “6904” e “6903“, come spiegato da Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 30 del 23.06.2022.
Codici tributo per veicoli non inquinanti: le precisazioni per la compensazione del credito d’imposta
Con il documento, l’Amministrazione finanziaria ha spiegato le linee guida per l’utilizzo dei codici tributo per fruire del credito d’imposta, in compensazione, tramite modello F24. Tali codici, già istituiti in precedenza per l’acquisto dei veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 e di categoria da L1e a L7e elettrici o ibridi, sono stati così ridenominati:
- “6903“: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 elettrici – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020 e articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022″,
- “6904“: “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e, elettrici, ibridi e non elettrici – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018 e articolo 2, comma 1, lettera d) del DPCM 6 aprile 2022″.
A chiedere tale ridenominazione la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, così da consentire la compensazione dei crediti d’imposta anche per l’acquisto di veicoli di categoria da L1e a L7e non elettrici.
Compilazione F24: le linee guida
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento”, si dovrà inserire, invece, l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”. I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.
A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d’imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo direttamente al cassetto fiscale.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

