È un vademecum la circolare Inps sul bonus una tantum del decreto Aiuti (articoli 31 e 32 del Dl 50/2022). Arrivano, infatti, molti chiarimenti relativamente ai lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, per pensionati ed altre categorie di soggetti dalla circolare n. 73 del 24 giugno 2022.
Il calendario dei pagamenti:
- a luglio 2022 sarà liquidata la prestazione ai lavoratori dipendenti, ai nuclei beneficiari di Rdc, ai domestici, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- a ottobre 2022 la stessa verrà erogata ai titolari di NASpI, DIS-COLL, alla platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e ai lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda.
Dipendenti. Dichiarazione del lavoratore per l’una tantum
Per i dipendenti il bonus è legato alla spettanza dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare, del diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.Dunque, c’è un allargamento del periodo di spettanza: sarà possibile accedere all’indennità se il lavoratore ha beneficiato dell’esonero dello 0,8% per almeno una mensilità nel periodo dal 1° gennaio al 23 giugno 2022.
Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare: di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza.
Si tratta delle categorie per le quali è previsto che sia l’Inps a erogare a luglio l’indennità una tantum, ai sensi dell’articolo 32 del medesimo D.L. n. 50/2022 (incompatibile con la modalità di pagamento prevista dall’articolo 31).
Gli operai agricoli a tempo determinato, spiega la circolare, sono esclusi dall’anticipazione da parte del datore di lavoro, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato. Gli OTD dovranno presentare domanda all’Inps.
Sulla dichiarazione del lavoratore interviene il messaggio n. 2559 del 24 giugno 2022 con allegato un fac-simile della stessa.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro part-time, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).
Nel testo anche le modalità di esposizione nell’Uniemens dei dati relativi al conguaglio.
I 200 euro d’ufficio
Beneficeranno d’ufficio del bonus una tantum , con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
I citati trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.
Quanti vedono il proprio assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è corrisposta a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno:
- risultino titolari di NASpI e DIS-COLL;
- i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021);
- i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis.
Per queste categorie non è prevista la presentazione di alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da Inps.
Per chi deve presentare la domanda all’Inps il termine è fine ottobre
Dovranno presentare domanda all’Istituto, entro il 31.10.2022, i lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, tra i destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;
- autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;
- incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.
Lavoratori domestici domande entro il 30 settembre
I lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, devono avere:
- almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022;
- un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro;
- non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.
I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022).
Con riferimento ai soli lavoratori domestici, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30.09.2022.
RdC e una tantum
Anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza spetta il bonus.
L’Inps provvederà a stanziare la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.
Sitografia
www.inps.it

