Arriva dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) un vademecum per i tecnici asseveratori. Il documento – Circolare n. 23/2022, Prot. n. 259/2022 del 22/06/2022 – avvisa i professionisti: le nuove sanzioni per chi assevera, nell’ambito dei lavori incentivati con i bonus edilizi, sono valide dal 25 febbraio 2022.
Si legge nella circolare che la Rete Professioni Tecniche ha elaborato il documento avente a oggetto “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi” di sicuro interesse agli iscritti operanti nel campo dei bonus edilizi.
Sanzioni e obblighi assicurativi per i tecnici asseveratori
Il Decreto “Sostegni-ter” – DL 4/2022, convertito dalla Legge 25/2022 – ha maggiorato le sanzioni per i professionisti che rilasciano asseverazioni infedeli e ha elevato i massimali delle polizze obbligatorie.
Dal momento che gli incrementi sono portati dal decreto Anti-frode (DL 13/2022), in vigore dal 25 febbraio 2022 e confluito nel Sostegni-ter, RPT ritiene che abbiano valenza dal 25 febbraio 2022:
- il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro e la pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il professionista deve stipulare, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni.
La data spartiacque
Nel vademecum si ricorda che mentre l’esposizione degli asseveratori di informazioni false era già penalmente rilevante anche prima del 25 febbraio – le asseverazioni per ottenere i bonus edilizi rientrano tra le certificazioni e il falso in certificazioni è punito dal Codice Penale – con il Sostegni ter, adesso anche le omissioni sono penalmente rilevanti e le informazioni false sono soggette a sanzioni più pesanti.
Dunque il 25 febbraio 2022 è la data spartiacque, pertanto:
- se le informazioni false sono state rese prima del 25 febbraio il tecnico asseveratore è punito ai sensi dell’articolo 481 del Codice Penale (reclusione fino a un anno o multa da euro 51 a euro 516);
- se le informazioni false sono rese dal 25 febbraio, il tecnico asseveratore è punito ai sensi della nuova norma (reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 euro a 100.000 euro);
- in caso di omissioni, invece, il tecnico asseveratore è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro, solo per i fatti commessi dal 25 febbraio.
Per le valutazioni si ritiene che le sanzioni siano applicabili solo se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Come spiegato dalla Cassazione.
Sitografia
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