Per gli aspetti di natura contributiva legati agli ammortizzatori sociali emergenziali in costanza di rapporto, l’Inps conferma – nella lunga circolare n. 76/2022 – le aliquote previste per la CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), non avendo l’ultima legge di bilancio (n. 234/2021, art. 1. c. 191 e seguenti) effettuato modifiche di rilievo.
Ammortizzatori sociali. Aliquote confermate o ridotte
D’altro canto, pur confermata l’aliquota dello 0.90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali in ordine alla CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria), l’intervento per il 2022 prevede una riduzione allo 0,63 per cento con beneficio per i datori di lavoro che hanno impiegato oltre i 15 dipendenti.
Alla ricognizione normativa – effettuata in particolare sulla Legge n. 234/2022 che reca il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024“, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 (supplemento ordinario) – fanno seguito le istruzioni per la composizione dei Flussi UniEmens.
In definitiva, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2022 restano confermate le modalità in uso; per i periodi da gennaio a giugno 2022, viceversa, la circolare 76 indica una serie di valori da inserire in “CodiceCausale” per ciascun tipo di trattamento di integrazione salariale.
A sé il valore da inserire per il contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) per l’anno 2022, che è nuovo. Si tratta del nuovo “M036“.
Si badi: le istruzioni sono state parzialmente rettificate dal messaggio Inps n. 2637 dell’1 luglio 2022. In merito, i Consulenti del Lavoro affermano che il correttivo giunge a seguito dell’intervento del Consiglio nazionale dell’Ordine, il quale ha segnalato la necessità di rettificare il periodo di decorrenza dell’adeguamento delle aliquote al fine di concedere un periodo più ampio ai datori di lavoro per adempiere all’obbligo contributivo.
Le nuove istruzioni precisano, così, che “a decorrere dal periodo di competenza luglio 2022 la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022”.
Nel messaggio si legge anche che per il versamento dei contributi di CIGO, CIGS, FIS e Fondi di solidarietà, dovuti dai datori di lavoro per le mensilità da gennaio a giugno 2022, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
Sitografia
www.inps.it

