Ai fini della detrazione 110%, la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume risaldato verso l’esterni e i vani non riscaldati rientra tra gli interventi “trainati“. L’intervento si configura come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti, non come nuova installazione. Ed è possibile godere della detrazione per la sostituzione degli infissi esistenti anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
Con riguardo alle spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi, che comportano un aumento della superficie complessiva iniziale, sarà, invece, possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, attualmente disciplinata dall’articolo 16 del Dl n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.
Le detrazioni spettano, inoltre, con riferimento alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso), nei limiti di spesa previsti da ciascuna disposizione normativa.
Il chiarimento è dato con la risposta n. 369/E dell’8 luglio 2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

