Dal decreto legge n. 4/2019 (legge n. 26/2019), la misura oggetto di costante dibattito politico: il Reddito di cittadinanza (Rdc).
Il Legislatore ha inteso contrastare la povertà con un sussidio inserito tra le politiche attive del lavoro.
Per usufruirne occorrono requisiti tra cui la presentazione di un Isee inferiore ai 9.360 euro all’anno e la residenza in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Con un nuovo approfondimento la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, illustrando il quadro normativo relativo al sussidio, i beneficiari, i requisiti e i documenti utili alla richiesta, effettua un focus sulle figure delittuose di cui all’articolo 7, commi 1 e 2 del citato decreto, sottoposte al vaglio della Corte di Cassazione. Due diversi reati, uno per la fase genetica, l’altro per la fase successiva al riconoscimento dei beneficio economico.
In sintesi, la prima fattispecie criminosa (comma 1) punisce chi, per ottenere indebitamente la misura RdC, “rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute”.
La seconda (comma 2) sanziona chi omette di comunicare le “variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio”, verificatesi dopo la presentazione della domanda.
Rintracciamo nel testo la circostanza che per i giudici di legittimità ottenere il Reddito di cittadinanza (RdC) “con artifizi e raggiri”, quindi fraudolentemente, integra il
reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.
Tale norma, letta in combinato con quella di cui all’art. 640 dello stesso codice (truffa), stabilisce la punizione di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo in errore lo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee, ottiene da parte di questi la concessione o l’erogazione di “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”, con ciò procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dei soggetti sopra menzionati.
Al soggetto, ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale, potrà essere inflitta la pena della reclusione da uno a sei anni di reclusione, mentre quello giudicato colpevole del delitto di cui al comma 1 dell’articolo 7 sarà passibile della pena della reclusione da due a sei anni, e, infine, al responsabile del reato ex comma 2 dello stesso articolo potrà essere comminata la pena della reclusione da uno a tre anni.
La sentenza del 4 luglio
A conferma dell’orientamento giurisprudenziale passato in rassegna dai Consulenti della Fondazione Studi, effettuiamo qui il richiamo alla sentenza n. 25306 del 4 luglio 2022, con la quale la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge 28 marzo 2019, n. 26 (di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), per avere, il percettore di reddito di cittadinanza, omesso di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, presso una ditta, indipendentemente dall’aver svolto il rapporto di lavoro in maniera irregolare.
Sequestro preventivo della carta Rdc
Ciò posto, sussistendo il fumus dei reati previsti dall’articolo 7, commi 1 e 2, del D. L. n. 4/2019, l’Autorità Giudiziaria può disporre (art. 321 c.p.p.) il sequestro preventivo della “carta Rdc”, al fine di evitare che, mediante la libera disponibilità di tale documento, il richiedente possa continuare a percepire indebitamente il beneficio economico.
Pertanto, il Collegio ha formulato il principio di diritto per il quale “il sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza, nel caso di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte del richiedente, può essere disposto anche indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio”.
Sitografia

