Nella stagione dichiarativa 2022 vengono definite le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti impegnati nella compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Con la circolare n. 24 del 7 luglio 2022, l’Agenzia fornisce una prima parte delle indicazioni per l’anno d’imposta 2021. Riguarda ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta (una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili, è prossima alla pubblicazione).
Le novità della stagione dichiarativa 2022
Meritano voce le novità di rilievo di questa stagione dichiarativa. Sono:
- la detraibilità delle spese per le prestazioni dei massofisioterapisti che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999, anche se hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, purché l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione;
- la detraibilità delle spese per tamponi e test di qualunque tipo per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati (in quanto prestazioni sanitarie diagnostiche), con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi eseguiti in farmacia sono pure detraibili, anche quando si paga in contanti, sempre che la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18). Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo essi compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune;
- la detraibilità – nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa di mille euro per ogni soggetto e solo se il reddito complessivo non supera i 36mila euro – delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione;
- il “bonus vacanze” è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Sui nuovi crediti d’imposta previsti per il 2021, il dettaglio delle novità è questo:
- un credito d’imposta (non eccedente i 60mila euro), pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19) è dedicato alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale;
- un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro per ciascuna unità immobiliare, è riconosciuto alle persone fisiche non esercenti attività economiche;
- è riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa e, per le compravendite soggette a Iva, anche un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 da soggetti che, al momento della stipula, non hanno ancora compiuto 36 anni di età e hanno un Isee non superiore a 40mila annui. Viene, parimenti, riconosciuta l’esenzione dalla sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Il testo della circolare contiene, da ultimo, il riferimento al credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, che può essere riconosciuto fino a un massimo di 750 euro ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, non oltre il periodo d’imposta 2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

