L’articolo 1, comma 74, lettera g), della Legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 8 del DL. n. 4/2019, di fatto introducendo, per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori e dei lavoratori percettori di Reddito di cittadinanza – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile dell’Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.
Ciò premesso, l’articolo 1, comma 74, lettera g), numero 1), della legge di Bilancio 2022, innova la previgente disciplina per due ordini di motivi:
- estende le fattispecie contrattuali incentivabili, stabilendo che l’esonero possa trovare applicazione anche in favore delle assunzioni di soggetti beneficiari di Rdc effettuate mediante contratti a tempo parziale e a tempo determinato;
- elimina in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare preliminarmente le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL, quale condizione di accesso all’esonero in oggetto.
Segue il numero 2), che modifica ulteriormente l’articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019, prevedendo l’introduzione, tra gli altri, dei commi 1-bis e 1-ter; quindi che: “Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, autorizzate dall’ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc”.
Percettori di Rdc, agenzie per il lavoro intermediarie tra domanda e offerta
In favore delle suddette agenzie per il lavoro, autorizzate dall’ANPAL a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc, è riconosciuto (successivo comma 1-ter), per ogni soggetto assunto a seguito della specifica attività di intermediazione, effettuata mediante l’utilizzo delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, il 20 per cento dell’incentivo in oggetto, che viene decurtato dall’importo spettante al datore di lavoro.
Pertanto, nelle ipotesi in cui un lavoratore venga assunto a seguito della specifica attività di intermediazione (e di tale evenienza sia dato rilievo nell’istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro), l’ammontare dell’agevolazione riconoscibile al datore di lavoro sarà decurtato del 20 per cento, che verrà riconosciuto all’agenzia per il lavoro.
Ora, con il messaggio n. 2766/2022 l’Inps comunica d’aver modificato il modulo telematico di domanda per il riconoscimento dell’esonero in oggetto denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019” presente nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), al fine di recepire le modifiche sopra descritte, sia in ordine all’estensione delle fattispecie contrattuali incentivabili, sia rispetto all’introduzione dell’esonero in esame per le agenzie per il lavoro.
Sitografia
www.inps.it

