Un ente che ha sottoscritto un accordo integrativo con le organizzazioni sindacali per corrispondere ai propri dipendenti le somme risparmiate dalla mancata assegnazione dei buoni pasto nel 2020, dovrà far concorrere tali importi alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non potendo considerarli dei componenti esclusi dalla tassazione individuati dall’articolo 51, comma 2, Tuir (risposta n. 377 del 14 luglio 2022).
Perché? Il contributo in denaro, pur derivando dal risparmio dei buoni pasto non erogati nel 2020, non conserva l’originaria natura che hanno i ticket restaurant, con la conseguenza che non può trovare applicazione l’articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir. Parimenti, il contributo non è riconducibile neppure alle iniziative di welfare escluse dal reddito in ragione della loro valenza sociale come indicato nella lettera f) dello stesso articolo.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

