Sono pronte – per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo del carburante (Dl n. 21/2022) – le apposite istruzioni.
Dà diritto all’agevolazione anche l’erogazione di buoni (o titoli analoghi) per la ricarica di veicoli elettrici.
Il beneficio, erogato nel 2022 fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non é tassato in capo ai dipendenti ed è integralmente deducibile dal reddito d’impresa.
La circolare n. 27/E/2022, di ultima emanazione, precisa che l’accesso al bonus riguarda i datori di lavoro privati, ivi compresi i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché abbiano propri dipendenti.
Non ha posto, l’agevolazione in commento, nella PA.
I buoni carburante – che possono essere corrisposti da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali – sono destinati ai titolari di reddito di lavoro dipendente. Rappresentano un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir; va quindi conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit. Perciò, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Infine, i buoni benzina possono essere erogati per finalità retributive. In questa ipotesi, l’erogazione deve avvenire nell’anno in corso e in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, nel rispetto della normativa prevista per i premi di risultato.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

