Il Ministero del Lavoro comunica i valori reddituali di riferimento ai fini dell’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza.
La nota n. 5824 del 5.7.2022 precisa che l’esonero riguarda i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 917/1986 – Testo unico delle imposte sui redditi.
Sussiste la possibilità di esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.
Nuovi valori reddituali
A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del citato D.P.R. 917/1986 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, i valori reddituali di riferimento per conservare lo stato di disoccupazione sono così rideterminati, ferme restando le altre condizioni relative all’impegno lavorativo settimanale:
- per il lavoro dipendente sia subordinato (compreso il lavoro intermittente) sia parasubordinato il nuovo limite reddituale è fissato ad €. 8.174,00;
- per il lavoro autonomo (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita I.V.A.) il nuovo limite è fissato in €. 5.500,00.
Il ministero, infine, comunica l’aggiornamento dei fac-simile disponibili sul sito web dedicato al Reddito di Cittadinanza alla sezione “Operatori”, e in particolare:
- Fac-simile Autocertificazione situazione esonero;
- Fac-simile Comunicazione cessazione situazione esonero;
- Fac-simile Attestazione esonero dagli obblighi.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

