Le Pubbliche amministrazioni non sono tenute all’obbligo comunicativo del cosiddetto “esterometro” (art. 1, c. 3-bis, dlgs n. 127/2015) per le operazioni, come quelle istituzionali, per le quali non agiscono come soggetti passivi. L’opzione per l’esterometro è comunque possibile, ma solo su base volontaria.
L’Agenzia delle Entrate – risposta n. 379/2022 – ricorda che la misura prevede che l’obbligo sussista solo per i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e riguarda tutte le operazioni attive e passive, indipendentemente dalla loro rilevanza Iva.
Gli acquisti vanno comunicati quando superiori a 5mila euro, se «non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia».
Resta, in capo alle Pubbliche amministrazioni, l’obbligo di invio dati e utilizzo specifiche tecniche
In conclusione, la Pubblica amministrazione non è tenuta all’integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando il tipo documento TD17, TD18 e TD19; però, il mancato o tardivo invio dei dati o utilizzo di specifiche tecniche (provvedimento del 30 aprile 2018) costituisce una violazione dell’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015 (come indicato dalla circolare n. 26/E del 13 luglio 2022).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

