In vigore dal 29 luglio 2022, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 163 del 14 luglio 2022) il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 89, del 23 febbraio 2022. Contiene il regolamento di attuazione del social bonus.
Beneficiari e percentuale del social bonus
Possono fruire del credito d’imposta: le persone fisiche, nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro che effettuano; gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, nella misura del 50%.
Il social bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta se le erogazioni liberali vengono effettuate solo attraverso sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del dlgs n. 241/1997.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

