La risoluzione 40/E/2022 contiene il riferimento alle correzioni alle deduzioni Irap per il costo del personale a tempo indeterminato introdotte dal decreto c.d. “Semplificazioni fiscali” (Dl n. 73/2022, Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022) e precisa le modalità di compilazione della Sezione I del quadro IS del modello Irap 2022.
Il quantum della deduzione non ha subìto modifiche, perciò per il primo anno la compilazione può avvenire secondo le regole indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione.
Le nuove indicazioni. Compilazione della Sezione I quadro IS
Nei righi IS1, colonna 2; IS4, colonna 3; IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
I righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati.
Nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto Irap (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2).
Nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Le novità del “Semplificazioni fiscali”
L’articolo 10 del Dl n. 73/2022 – rubricato Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap – ha modificato il richiamato articolo 11 del decreto Irap, sulla determinazione del valore della produzione netta e sulla disciplina dei costi del personale deducibili dalla base imponibile Irap.
Le deduzioni indicate dal comma 1 del nuovo articolo, spettanti solo ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, sono:
- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000.
La misura introdotta dal “Semplificazioni” prevede l’abrogazione delle seguenti deduzioni: forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai medesimi lavoratori; per incremento occupazionale fino a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
La stessa disposizione modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto Irap, sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale.
In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto Irap (nella formulazione previgente).
Le novità si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (22 giugno 2022).
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

