La risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l’avvio della procedura esecutiva sono due percorsi tra loro alternativi quando si opera la variazione in diminuzione: il primo é una facoltà riconosciuta al creditore che non intenda procedere in via esecutiva per recuperare il proprio credito, ritenendo l’iniziativa poco proficua.
Il creditore che decide di avviare l’azione esecutiva, rinuncia al suo diritto di invocare la risoluzione contrattuale quale presupposto per emettere la nota di credito; deve, quindi, attendere l’esito infruttuoso della procedura.
Di conseguenza, se non ci si è avvalsi della possibilità di operare la variazione in diminuzione alle condizioni stabilite dall’articolo 26, commi 2 e 9, del decreto IVA (ed in ogni caso prima dell’avvio dell’eventuale procedura esecutiva), sarà comunque possibile effettuare la nota di variazione in diminuzione:
- dalla data della dichiarazione di fallimento del debitore;
- dal momento del definitivo accertamento dell’infruttuosità dell’azione per l’insussistenza di beni da assoggettare all’esecuzione, documentato dagli organi della
procedura (cd. verbale di pignoramento negativo, predisposto dall’Ufficiale giudiziario anche all’esito delle indagini eseguite con modalità telematiche in base all’articolo 492-bis del codice civile).
Se, poi, successivamente alle variazioni in parola – a fronte dell’avvio di azioni esecutive a carico dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, ovvero del garante del debito di società di capitali – si riesca ad incassare somme (benché ratealmente e a mezzo di pignoramento dello stipendio o della pensione) indistintamente imputabili a spese legali per le azioni intraprese, interessi, accessori e per il residuo a capitale, detti importi, riconducibili per natura al corrispettivo non percepito, saranno oggetto di fatture autonome e distinte, da emettere nei confronti dell’originario debitore al momento dell’incasso, ripartiti proporzionalmente tra imponibile ed imposta.
Così le Entrate nella risposta ad interpello n. 386 del 20 luglio 2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

