Con il decreto 27 luglio 2022, il MiSE rende ufficiale l’elenco delle imprese ammesse al credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” a favore delle “società benefit”. Un secondo elenco interessa i soggetti che resteranno in stand by fino alla conclusione della fase istruttoria di verifica dei requisiti necessari per accedere all’agevolazione.
La pubblicazione del decreto è comunicazione ufficiale di ammissione al credito per i soggetti presenti nel primo allegato.
Il credito – corrispondente al 50% delle spese sostenute per la costituzione o trasformazione delle imprese secondo i fini della norma – origina dall’articolo 38-bis del Dl n. 34/2020. Ne sono beneficiarie le imprese con sede in Italia, che svolgono un’attività economica non solo con fini commerciali, ma anche per creare un impatto positivo sulla collettività e sulla biosfera, costituite o trasformate in società benefit (articolo 1, commi 376 e seguenti, legge n. 208/2015) nel corso del 2020 e 2021.
Il contributo non può superare i 10mila euro ed è riconosciuto nei limiti de minimis stabiliti dall’ordinamento unionale.
Società benefit. Regole e ambito
Le regole attuative del credito d’imposta sono nel decreto direttoriale (MiSE) del 4 maggio 2022. Potevano farne richiesta le imprese di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza: risultavano costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese; avevano sostenuto spese per la costituzione o trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”) e fino al 31 dicembre 2021; disponevano di una sede principale o secondaria e svolgevano un’attività economica in Italia; si trovavano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non rientravano tra i soggetti nei cui confronti era stata applicata la sanzione interdittiva di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi.
Ora l’ambito oggettivo: tra le spese agevolabili rientrano le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese, quelle inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Sono escluse, invece, imposte e tasse. L’Iva rientra nel beneficio se rappresenta un costo effettivo non recuperabile.
Da ultimo, il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, utilizzando il codice tributo “6976” istituito con la risoluzione n. 42 del 27 luglio 2022.
Sitografia
www.mise.gov.it
www.fiscooggi.it


