Con la Circolare n. 97 del 10.8.2022 l’Inps illustra le novità introdotte in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro dal decreto-legge n. 21/2022 e dalla legge n. 25/2022. Nel presente documento sono illustrate anche le modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 67/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale.
Ammortizzatori sociali: arrivano le indicazioni dell’Inps
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
Tra le varie indicazioni contenute nella Circolare troviamo la cassa integrazione ordinaria (CIGO), la quale può essere richiesta dai datori di lavoro per un ulteriore 26 settimane e da fruire entro il 31 dicembre 2022. La disposizione in questione si applica alle imprese appartenenti a diversi settori lavorativi come: le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive; imprese dell’industria boschiva; imprese addette al noleggio; imprese industriali degli enti pubblici; imprese industriali di tipo lapideo; cooperative agricole e zootecniche.
- Integrazione salariale a carico di FIS e Fondi solidarietà bilaterali
Altro importante punto riguarda l’integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali. In questo caso, si consente ai datori con una forza lavoro inferiore ai 15 dipendenti di richiedere un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane e da fruire entro il 31 dicembre 2022.
I settori professionali rientranti nella misura sono quelli relativi al turismo, alla ristorazione, al trasporto marittimo, alla distribuzione cinematografica e ai parchi divertimento e tematici.
Inoltre, l’Istituto ricorda che l’assegno in questione è riconosciuto dal FIS solo per prestabilite durate massime che sono di 13 settimane in un biennio mobile – per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti – e di 26 settimane in un biennio mobile – nel caso di datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.
- Integrazione salariale con esonero del versamento del contributo addizionale
La specifica normativa consente ai datori di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo che va dal 22 marzo al 31 maggio 2022.
Rientrano nella previsione i settori con Codice ATECO 2007, ovvero siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria.
Altri interventi contenuti nella Circolare n. 97 riguardano l’esonero del versamento del contributo addizionale e la cessione dell’integrazione salariale ordinaria.
Sitografia
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