Alla vigilia dell’entrata in vigore del ddl Trasparenza, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la Circolare n. 4 del 10 agosto 2022, fornisce le prime indicazioni sull’informativa da rendere al dipendente circa il proprio rapporto di lavoro in azienda.
Decreto Trasparenza: chiarimenti e prime indicazioni
Il Decreto Trasparenza entrerà in vigore il 13 agosto e proprio in vista di questa data, l’INL ha pubblicato una circolare recante le prime indicazioni relative alla trasparenza delle condizioni di lavoro messe in atto in campo europeo.
Innanzitutto, le novità inserite nel decreto si applicheranno anche ai rapporti di lavoro intermittente, co.co.co, prestazioni occasionali e collaborazioni etero-organizzate. A questi si vanno ad aggiungere anche il lavoro domestico, rapporti di lavoro marittimo e della pesca e per le pubbliche amministrazioni. Inclusi nel campo di applicazione rimangono comunque i contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato e il settore agricolo.
Sebbene il ddl Trasparenza si applichi a tutti i rapporti di lavoro instaurati entro il 1° agosto, la norma sembra non interessare i rapporti di lavoro instaurati tra il 2 il 12 agosto, per i quali comunque trovano applicazione i principi di trasparenza, solidarietà contrattuale e parità di trattamento dei lavoratori.
Rimando al CCNL: quando l’informativa è consultabile
Nel quadro globale del decreto si ampliano le informazioni da dover comunicare al lavoratore in maniera obbligatoria, le quali, spiega l’INL, vengono già consegnate al dipendente in sede di assunzione attraverso il contratto individuale. Sarà dunque possibile per le aziende disciplinare nel dettaglio quanto previsto anche con mero rinvio al CCNL di appartenenza o ad altri documenti aziendali, da mettere a disposizione.
Sanzioni in caso di inadempimenti
In caso di mancato o inesatto assolvimento di quanto già precisato, sono previste delle sanzioni che vanno da 250 a 1.500 euro per lavoratore interessato.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

