In tema di ammortizzatori sociali, le nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga (CIGD) di cui all’articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020, prevedono – in caso di domande con richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS – che l’Istituto autorizzi le domande e disponga l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
In particolare, “l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati”. L’istituto giuridico in commento, occorre specificare, riguarda esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” introdotti dalla normativa emergenziale.
Trattamento di integrazione salariale. Le istruzioni operative del 2020
Le istruzioni operative sul pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD) – limitatamente a quelle presentate direttamente all’INPS – e di assegno ordinario (ASO) per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto, sono state fornite con la circolare n. 78/2020, che contiene anche le prime indicazioni in ordine all’eventuale recupero in capo al datore di lavoro delle somme indebitamente anticipate.
Il messaggio sulla gestione delle domande
Il successivo messaggio n. 4335/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti di natura operativa per la gestione delle domande.
L’Inps rammenta che, in fase di prima applicazione, per assicurare la tempestiva erogazione dell’anticipo in argomento, i pagamenti sono stati effettuati sulla base di un procedimento di pre-istruttoria automatizzata che ha consentito all’Istituto di erogare l’anticipo del 40% anche nei casi in cui l’autorizzazione alla prestazione principale non era ancora stata emessa. La fase di gestione transitoria si è conclusa ad aprile 2021; di conseguenza, da maggio 2021, l’anticipo è stato erogato solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%.
Il messaggio sul recupero degli indebiti
Oggi, il messaggio n. 3179/2022 riepiloga le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e illustra le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il recupero delle somme indebitamente erogate nei confronti dei datori di lavoro.
Sitografia
www.inps.it

