Con la circolare n. 32 del 31 agosto 2022, l’Agenzia delle Dogane precisa la rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 8 del decreto c.d. “Aiuti bis“, dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022 restano vigenti queste aliquote di accisa:
– benzina: euro 478,40 per mille litri;
– oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
– gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi;
– gas naturale usato per autotrazione: euro zero per metro cubo.
La circolare illustra gli adempimenti cui sono tenuti gli esercenti
Gli esercenti depositi commerciali e impianti di distribuzione stradale di carburanti sono obbligati a trasmettere, entro il 7 ottobre 2022, tramite PEC o telematicamente, al competente Ufficio delle Dogane, i dati dei quantitativi fisici dei carburanti le cui aliquote di accisa sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi alla fine della giornata del 20 settembre 2022.
Sono nuove le disposizioni in ordine all’assolvimento dell’adempimento:
– la comunicazione delle giacenze non va effettuata se, alla scadenza del periodo di applicazione delle aliquote di accisa oggetto di rideterminazione, ne viene disposta la proroga;
– vanno utilizzati modelli stabiliti e approvati con determinazione del direttore dell’Agenzia delle Dogane per la trasmissione dei dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante in giacenza, se obbligatoria.
Sitografia

