Non più distinzioni: ammenda anche ai forfettari
Dal 1° settembre 2022, l’Amministrazione finanziaria sanziona chi non ha trasmesso, entro il 31 agosto 2022, le fatture elettroniche (e-fatture) emesse nel mese di luglio. L’ammenda amministrativa riguarda anche i contribuenti forfettari che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25 mila euro, resi ora soggetti obbligati all’utilizzo della fatturazione elettronica al pari dei contribuenti in regime Iva ordinario.
C’è ancora, però, una differenza tra gli uni e gli altri: se per i “contribuenti ordinari” la fattura elettronica va emessa e trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione dall’operazione, per i contribuenti in regime forfetario, in relazione alle fatture relative al terzo trimestre 2022 non si applicheranno sanzioni se emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La ratio di tale diversità sta nel consentire un graduale allineamento alla disciplina ordinaria.
Ma da ottobre 2022, anche i forfettari dovranno disporsi sulla stessa linea degli ordinari, dovendo emettere e trasmettere l’e-fattura in 12 giorni dall’operazione effettuata.
Il Fisco sanziona
La multa è compresa tra il 5 e il 10 per cento dei corrispettivi. Ove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito si applicherà comunque la sanzione amministrativa (da euro 250 a 2.000 euro).
Sitografia

