Le Professioni guardano criticamente al decreto "Trasparenza"
Se i Consulenti del Lavoro vedono nel provvedimento sulla trasparenza il rischio di “Un’Italia che guarda avanti e una che guarda indietro”, come nelle parole del presidente De Luca (Fondazione Studi) , i Commercialisti non rintracciano reali misure di semplificazione, a danno dei datori: “ragioni di opportunità suggerirebbero la modifica del Decreto, nella prospettiva di uno snellimento e di una semplificazione degli obblighi, oltre che della possibile previsione di un periodo transitorio concesso ai datori di lavoro per l’adeguamento, neutralizzando temporaneamente il regime sanzionatorio”, afferma il presidente della categoria, Elbano de Nuccio.
Il D.Lgs. n. 104/2022, di recepimento della direttiva europea 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, impone ai datori di lavoro e ai committenti (dal 13 agosto scorso) di comunicare ai lavoratori, in fase di assunzione, una serie di informazioni sul rapporto di lavoro in via di instaurazione. Questo è il nodo riconosciuto dai Consulenti del Lavoro quando parlano di una parte di Esecutivo che cerca la transizione digitale e un’altra che ripercorre le procedure cartacee. Queste sono, anche, le condizioni per un “enorme aggravio di oneri burocratici nella gestione dei rapporti di lavoro”, cui non corrisponderanno maggiori vantaggi per i lavoratori, destinatari di un documento cartaceo dal volume corposissimo.
Qual è l’auspicio per i Consulenti del Lavoro? Il loro pensiero si allinea a quello dei professionisti del CNDCEC: chiedono al ministro Orlando di adottare i necessari correttivi in termini di tempistica e di rinvio ai Ccnl.
Le Professioni: neutralizzare il regime delle sanzioni
L’opportuno intervento normativo di correzione del testo del decreto nella prospettiva – dicono i Commercialisti – di uno snellimento e di una semplificazione degli obblighi, se colto, dovrebbe comportare la contestuale previsione di un periodo transitorio del quale i datori possano godere per adeguarvisi, neutralizzando così temporaneamente il regime sanzionatorio.
“Il contesto di difficoltà in cui gli imprenditori e gli operatori del diritto del lavoro sono costretti a muoversi, a causa degli effetti di lunga durata dell’emergenza pandemica nonché delle ripercussioni sui mercati delle materie prime causate dallo scenario bellico, richiede cautela rispetto ad ulteriori ipotesi di aggravamento burocratico e di appesantimento organizzativo”, afferma de Nuccio. Che sottolinea un aspetto non trascurabile, ovvero che rispetto a molti degli elementi essenziali del rapporto di cui ciascun lavoratore ha diritto di conoscenza le relative informazioni possono, a norma della direttiva europea 2019/1152, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi.
Il che rende incomprensibili “le ragioni della scelta legislativa, anche avuto riguardo alla circostanza che essa non valorizza la condotta virtuosa dei datori di lavoro che, seppur in mancanza di un obbligo legalmente imposto, intendano applicare i contratti collettivi di settore per disciplinare i rapporti di lavoro da instaurare”.
Per di più, “la normativa non chiarisce la natura delle informazioni di cui è richiesta l’introduzione nel contratto di lavoro, ossia se queste assurgano a vere e proprie clausole contrattuali individuali oppure a mere informazioni riportanti il contenuto del contratto collettivo per tempo vigente. La questione è pregnante con particolare riguardo al consolidato meccanismo di rinvio mobile al contratto collettivo, quest’ultimo ormai pacificamente qualificato come fonte eteronoma del rapporto individuale di lavoro. In forza del quadro legislativo ormai delineato, i datori di lavoro dovranno infittire i contratti di lavoro e la documentazione di assunzione, riportando una mole di informazioni che, per un verso, rischierebbero di essere poco intelligibili e, per altro verso, disincentiverebbero i lavoratori dalla consultazione dei contratti collettivi di categoria, ove applicati, che rappresentano il principale presidio degli standard economici e normativi del rapporto”.
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