In tema accertamenti, la riduzione dei termini di decadenza in ipotesi di pagamenti tracciabili che prevede l’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 può essere riconosciuta solo a chi:
– documenta attraverso fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri le operazioni realizzate;
– garantisce, in relazione a tali operazioni, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, se di ammontare superiore a 500 euro (risposta n. 438/2022).
Ai fini del beneficio della riduzione dei termini di decadenza non basta la tracciabilità
La tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente a determinare il beneficio della riduzione dei termini di decadenza previsti dall’art. sopra richiamato, non potendo, ad esempio, avvalersene i contribuenti esonerati dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, salvo non vi ricorrano su base volontaria.
Si rammenta che chiarimenti di certo rilievo in ordine alle nuove regole (Legge di bilancio per il 2021) di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro“) sono contenuti nella circolare n. 26/E/2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

