Rivalutazione del minimale e del massimale per il calcolo dei premi assicurativi. Ne dà notizia l’Inail mediante la pubblicazione della circolare n. 33 del 2 settembre 2022. L’Istituto tratta anche le categorie di lavoratori interessati da tale modifica.
Rivalutazione minimale e massimale con decorrenza 1.7.2022
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto n. 106 del 9 giugno 2022, ha rivalutato gli importi del minimale e il massimale di rendita.
Il decreto ha, in particolare, rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure rispettive di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30. Sulla base di tali cambiamenti, l’Inail aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 16 maggio 2022, n. 212.
Quali lavoratori sono interessati
Diverse le tipologie di lavoratori interessati da tale aggiornamento:
- lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, come: detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- familiari partecipanti all’impresa familiare;
- lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali;
- lavoratori dell’area dirigenziale con e senza contratto part-time;
- lavoratori parasubordinati;
- sportivi professionisti dipendenti;
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP).
Per queste ultime due categorie, l’Inail specifica alcuni dettagli.
Per ciò che riguarda gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado non statali dal 1° luglio 2022, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,84. L’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2021/2022 risulta uguale a euro 2,81; mentre per l’anticipo del premio 2022/2023, il premio annuale a persona sarà di euro 2,84.
Infine, per gli allievi dei corsi di istruzione e formazione regionali, l’importo del premio speciale è innanzitutto posto a carico delle stesse istruzione formative e degli istituti paritari accreditati dalle Regioni ed è pari a euro 64,01 per l’anno formativo 2022/2023.
Sitografia
www.inail.it
www.dottrinalavoro.it

