Sulla misura temporanea dell’Iva light adottata per mitigare gli effetti dell’aumento dei prezzi di elettricità e gas, estesa al terzo trimestre del 2022 dal decreto legge c.d. “Aiuti” – consistente nella somministrazione del gas metano per combustione, a uso civile o industriale, ad aliquota agevolata del 5% (per le somministrazioni ad aliquota del 10% e del 22 per cento) per l’intero importo della bolletta, inclusi gli oneri di sistema e quelli accessori – le Entrate tornano per chiarire che il comma 1 dell’articolo 2 del decreto c.d. “Taglia bollette” (n. 130/2021) va letto unitamente al comma 2, che rimanda all’Autority il compito di ridurre le aliquote relative agli oneri di sistema.
Iva light per ridurre la bolletta, senza distinguo
Con la risoluzione n. 67/E del 6.9.2022 (in parziale rettifica della risposta n. 368/E, che diversificava dagli altri l’uso del gas ad uso civile), viene in definitiva precisato che la ratio della agevolazione è ridurre la bolletta a carico dell’utente, senza differenziazioni di aliquota per i diversi scaglioni di consumo e senza distinguere la parte di consumi di gas per usi civili eccedenti i 480 mc (limite massimo). Perciò, l’aliquota al 5% comprende tutta la fornitura di metano e va contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui la misura temporanea (introdotta, ricordiamo, in deroga alla tassazione ordinaria), resta in vigore.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

