In materia di esoneri contributivi, l’Inps emana una circolare dettagliando la circostanza dell’assunzione di lavoratori provenienti da imprese la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.
La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’esonero venga riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
- lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, che provengano da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa;
- lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero
- lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.
La disposizione precisa, altresì, che in caso di assunzione di lavoratori che godano della NASpI è escluso il cumulo del beneficio.
Nel 2021, la legge di Bilancio aveva previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato da questi effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data dell’evento incentivato. Tale esonero, pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ha una durata di 36 mesi, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per effetto del rinvio operato dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 119) alla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 10), l’esonero in oggetto si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa.
Tenuto conto della diversa e specifica finalità sottesa all’agevolazione in esame, consistente nell’incentivare il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi, l’esonero in oggetto presenta profili propri di disciplina, differenti da quelli valevoli per l’esonero per l’occupazione giovanile.
Con la circolare n. 99/2022, l’Inps precisa la distinzione di cui sopra.
Assunzione di lavoratori da imprese in crisi. Ambito soggettivo di applicabilità dell’esonero
Si specifica qui che non rientrano fra le tipologie incentivate:
– l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
– atteso il rinvio alla disciplina prevista per l’esonero per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2021, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
– in considerazione della circostanza che l’agevolazione si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato, l’ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionali;
– i rapporti di apprendistato di qualsiasi tipologia e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e – considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato – alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Sitografia
www.inps.it

