L’articolo 42 del decreto Aiuti bis inasprisce le sanzioni a carico dalle imprese energetiche che non pagano il contributo straordinario sugli extraprofitti (art. 37, dl n. 21/2022, così come modificato dall’art. 55, dl n. 50/2022).
Mancato contributo straordinario sugli extraprofitti: l’Aiuti bis rincara le sanzioni
In buona sostanza:
– le imprese tenute al pagamento della tassa sui profitti straordinari, decorsi i termini del 31 agosto 2022 per l’acconto e del 15 dicembre 2022 per il saldo, senza che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso.
In presenza di queste ipotesi, le imprese energetiche non beneficeranno della riduzione alla metà della sanzione per omesso versamento (art. 13, c. 1, secondo periodo, dlgs n. 471/1997), sebbene i versamenti avvengano con un ritardo non superiore a 90 giorni, né delle ulteriori riduzioni previste per i casi di regolarizzazione spontanea della violazione (art. 13, dlgs n. 472/1997)
– se le due date di cui sopra – limite per il pagamento dell’acconto prima, del saldo poi – vengono disattese, la sanzione prevista dall’art. 13, c. 1, dlgs n. 471/1997 si applica nella misura del 60%.
Sitografia
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