Con le risoluzioni n. 50, 51 e 52 del 23 settembre 2022 l’Amministrazione finanziaria immette nel circuito un nuovo pacchetto di codici tributo da utilizzare per:
– versare le somme dovute a seguito della definizione agevolata delle liti pendenti;
– compensare, in caso di acquisto del bonus locazione a favore del settore turistico e la gestione piscine;
– il credito d’imposta per le attività di ricerca su farmaci e vaccini.
Nel pacchetto le risoluzioni con i nuovi codici
Risoluzione n. 50
La legge n. 130/2022 consente ai contribuenti non del tutto soccombenti nei gradi di merito, di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti in Cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia.
Ciò premesso, con la risoluzione n. 50/2022 sono istituiti i codici tributo da “LP30” a “LP36” per consentire il versamento di tali somme tramite il modello “F24”, da esporre nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Risoluzione n. 51
Il codice “7741” “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4” consente ai cessionari del credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio” a favore delle imprese turistiche e dei gestori delle piscine in relazione ai canoni versati con in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, di utilizzare il bonus acquisito.
Il codice tributo dovrà essere indicato nel modello F24, per utilizzarlo in compensazione.
Risoluzione n. 52
La terza risoluzione si riferisce al tax credit previsto dall’articolo 31, comma 1, del Dl n. 73/2021, pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 dalle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci e vaccini.
Spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Per consentire il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, con la risoluzione n. 52/2022 è stato istituito il codice tributo:
- “6981”, denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
Il suo posto è nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

