L’INPS ha pubblicato, successivamente all’uscita in Gazzetta Ufficiale del decreto che ufficializza l’apertura delle domande per la richiesta del bonus autonomi e professionisti, le specifiche tecniche e le istruzioni contabili circa l’indennità una tantum.
Il bonus 200 euro, riconosciuto in estate a dipendenti e pensionati, ora si rivolge anche agli autonomi e ai professionisti, ma – come più volte ricordato – solo se questi non hanno percepito nel 2021 un reddito pari a 35.000 euro ma superiore a 20.000 euro. L’indennità avrà un’integrazione di 150 euro solo per quei lavoratori che, sempre nell’anno d’imposta 2021, hanno recepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Platea beneficiari bonus
Nonostante l’art. 2 del decreto interministeriale 19.8.2022 preveda il riconoscimento di tale indennità alla categoria dei lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, l’istituto ora specifica la platea dei beneficiari, riconoscendoli in:
- lavoratori artigiani;
- lavoratori esercenti attività commerciali;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- pescatori autonomi;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Sono destinatari del bonus anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti.
In tutti i casi, comunque, l’una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Requisiti per beneficiare dell’indennità 200 e 150 euro
Torniamo sui requisiti che dovranno possedere i lavoratori interessati alla misura:
- aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo di imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- essere titolari di partita Iva attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- aver effettuato almeno un versamento contributivo totale o parziale, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 ed entro il 18 maggio 2022;
- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022;
- non essere percettori delle altre prestazioni, come elencate negli artt. 31 e 32 del decreto Aiuti.
Presentazione delle domande: INPS e Patronati
Il bonus è erogato solo dopo la presentazione della domanda, tanto attraverso i canali telematici dell’INPS, utilizzando SPID, CNS o CIE, quanto mediante gli Istituti di Patronato.
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