Circa il momento di “effettuazione” degli investimenti in beni strumentali nuovi, la prassi agenziale ha chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione chiamata “Iper ammortamento”, segue le regole generali della competenza (articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR): le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili:
- alla data della consegna o spedizione;
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, non tenendo conto delleclausole di riserva della proprietà.
Se l’investimento viene realizzato con un contratto di appalto a terzi, in base ai criteri di competenza sopra accennati, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera (o porzione di essa) risulta verificata ed accettata dal committente; in tale ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo di vigenza dell’agevolazione, in base allo stato di avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.
La maggiorazione è riconosciuta nella misura in cui il SAL è liquidato in via definitiva (quando, cioè, il SAL è accettato dal committente) entro il periodo di vigenza
dell’agevolazione.
Il momento dell’investimento e il momento da cui si può fruire dell’iper ammortamento
Inoltre, dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del costo, deve distinguersi un secondo momento, a partire dal quale è possibile fruire del beneficio.
Ciò posto, in relazione alla corretta imputazione temporale dei costi degli investimenti, la risposta n. 473/E/2022 effettua un focus sui contratti allegati all’istanza di interpello, dalla lettura dei quali emerge che ancorché gli impegni contrattualmente assunti dal fornitore non si esauriscano nella consegna dei macchinari (essendo di contro previsti una serie di ulteriori adempimenti riguardanti, in particolare, tra gli altri, l’installazione, il collaudo e l’avvio degli stessi) e benché come “atto conclusivo” della procedura di acquisto sia prevista la sottoscrizione di un verbale di accettazione definitiva, nel particolare caso di specie, alla luce delle clausole contrattuali specificamente pattuite, questi ulteriori adempimenti costituiscono soltanto delle prestazioni accessorie alla prestazione principale, che è quella della fornitura dei macchinari.
In altri termini, sulla base delle pattuizioni analizzate, tali ulteriori attività non assumono, ai fini di cui trattasi, un rilievo essenziale ai fini del completo adempimento degli obblighi contrattuali.
Pertanto, nel quadro contrattuale delineato l’Amministrazione finanziaria interpreta non condivisibile la tesi della Società istante circa la configurabilità, nel caso di specie, dell’ipotesi di “corrispettivi liquidati … in base allo stato di avanzamento lavori”.
In conseguenza, l’Agenzia ritiene che – ai fini dell’individuazione del momento di “effettuazione” dell’investimento, determinante per “incardinare” il bene strumentale nuovo nella corretta disciplina agevolativa – sia qui decisiva la “consegna” del bene mobile ai sensi del già citato articolo 109, comma 2, del TUIR.
Allo scopo di individuare la disciplina agevolativa applicabile, si dovrà tener conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene.
Dai dati contenuti nell’istanza di interpello, assunti acriticamente dalle Entrate, emerge che:
– la formalizzazione dell’impegno contrattuale e il pagamento dell’acconto minimo del 20 per cento (c.d. “prenotazione” dell’investimento) sono avvenuti nel
2019 per tutti gli investimenti realizzati;
la consegna dei macchinari (“effettuazione” dell’investimento) è avvenuta nel 2020 per tutti gli investimenti realizzati.
Ad essi, pertanto, risulta applicabile, al ricorrere di tutti i requisiti di legge, la disciplina dell’iper ammortamento che, infatti, si applica anche “agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

