Il professionista che ha percepito una somma di denaro in restituzione di quanto già pagato per la locazione di un immobile, deve far rientrare tale somma nel reddito di lavoro autonomo, in quanto componente positivo. Questa la conclusione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella risposta n. 482 del 28 settembre 2022.
Reddito di lavoro autonomo: il quadro completo
Secondo quanto rappresentato con documentazione ufficiale, l’Istante ha stipulato nel 1997 un contratto di locazione di tipo non abitativo relativo ad un immobile adibito a studio professionale. Dopo alcuni anni, il professionista ha deciso di recedere dall’accordo con la locatrice chiedendo la restituzione di quanto da ella indebitamente percepito. In seguito al raggiungimento di un accordo tra le parti, l’Istante ha ricevuto, nel 2021, la somma spettante. Tale cifra è riferita a canoni di locazione dedotti dal reddito di lavoro autonomo.
Le Entrate richiamano la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E, che chiarisce che “le somme dirette a “risarcire” le spese sostenute dal professionista per la produzione del reddito, rappresentano il “rimborso” di “un costo che, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR, il professionista ha dedotto dal reddito di lavoro autonomo. Anche a questa ulteriore somma, pertanto, deve essere riconosciuta rilevanza reddituale, in quanto riconduce il reddito alla misura che lo stesso avrebbe assunta qualora non fosse stata sostenuta la spesa per i servizi affidati a terzi.”
Perciò, siccome l’Istante ha percepito la somma in denaro per l’eccesso pagato per canoni di locazione del proprio studio professionale, egli deve ritenere che detta somma concorra, quale componente positivo, alla determinazione del reddito di lavoro autonomo nell’anno di percezione in quanto “rimborso” spese inerenti l’esercizio dell’attività professionale svolta.
Sitografia

