Riprendendo il c.d. Dl Agosto 2020 e la Legge di Bilancio 2021, Agenzia delle Entrate determina le modalità e i termini per l’esercizio della revoca dei regimi di rivalutazione, riallineamento e affrancamento dei beni d’impresa.
A norma dell’art. 110 del dl n. 104/2020, i soggetti indicati nell’art. 73 potevano rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio fino al 31 dicembre 2019.
Si trattava di un’opportunità vantaggiosa per le imprese che versavano un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha apportato alcune modifiche alle misure precedenti proponendo, però, delle opzioni di scelta.
Provvedimento AE: termini e modalità
Ai soggetti che abbiano perfezionato l’opzione per i regimi in questione alla data del 29.9.2022, è concesso di revocare la propria disciplina fiscale. La revoca, anche parziale, deve essere esercitata per l’intero importo o riallineamento delle singole attività per il quale è stata esercitata la relativa opzione.
Il soggetto interessato, poi, deve effettuare le variazioni in aumento relative agli ammortamenti per le imposte sui redditi e per l’imposta regionale sulle attività produttive. Tutto ciò è rapportato al periodo d’imposta in cui si esercita la revoca.
L’esercizio delle revoca è consentito entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento AE del 29.9.2022 e attraverso la presentazione di un’apposita domanda. Nella dichiarazione, i soggetti interessati devono obbligatoriamente indicare:
- in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del riallineamento, un ammontare pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti alle attività risultanti dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata l’opzione e quelli relativi alla revoca. A questo si aggiunge la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
- in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, un ammontare pari alla differenza dell’importo della riserva da assoggettare ad imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata l’opzione e quello relativo alla revoca.
Altri esercizi della revoca per beni d’impresa:
- l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell’esercizio della revoca dei regimi di cui all’articolo 110 rispetto a quella effettivamente versata;
- nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca dei regimi di cui all’articolo 110, ove esistenti;
- nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali, laddove previsto nel modello di dichiarazione, le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca.
La facoltà di revoca dei regimi in argomento, infine, è riconosciuta anche per i settori alberghiero e termale.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

