Ultima chiamata per il “bonus facciate”.
L’agevolazione (detrazione del 60% per interventi di recupero o restauro delle pareti esterne di edifici), la cui proroga è stata prevista dalla Legge di Bilancio per il 2022, termina il 31 dicembre 2022.
La rivista delle Entrate informa che la relativa guida “Bonus facciate” è stata aggiornata. E’ pubblicata sul sito delle Entrate, nella sezione “l’Agenzia informa”, in FiscoOggi e in redigo.info.
Ultima chiamata al 31 dicembre 2022
Per beneficiare della detrazione di imposta bisogna eseguire, entro il 31 dicembre p.v., interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici, anche strumentali, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura. L’ambito soggettivo è ampio, considerato che si tratta di una detrazione Irpef ed Ires; perciò, ne sono inclusi:
inquilini;
proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
persone fisiche;
imprese.
Si ricorderà che non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Alternative alla detrazione? Sì, due
All’utilizzo diretto della detrazione, si può sostituire:
a. l’opzione della cessione del credito (di importo corrispondente alla detrazione spettante) a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), ad istituti di credito e intermediari finanziari;
b. l’opzione dello sconto in fattura, consistente in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. E’ pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi del bonus facciate e può arrivare fino a un importo massimo uguale al corrispettivo dovuto.
Per entrambe le rammentate alternative, il contribuente ha l’obbligo di richiedere l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, da parte di tecnici abilitati, e il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
La cessione allargata
Se il destinatario della prima cessione non utilizza il credito in compensazione, può attivare due ulteriori cessioni del credito a favore di: banche e intermediari finanziari iscritti all’albo (articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo (articolo 64 del medesimo Testo unico); imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private.
Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo (articolo 64 del predetto Testo unico), possono effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la stessa banca o con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle cessioni possibili (senza facoltà di effettuare altra cessione per il correntista).
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

