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  Fisco  Sull’interconnessione del bene 4.0
FiscoImprese

Sull’interconnessione del bene 4.0

redazioneredazione—Ottobre 4, 2022
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Il credito d’imposta godibile dal soggetto IVA che effettua investimenti in beni strumentali, voluto dalla legge di Bilancio per il 2021, varia in entità a seconda della tipologia del bene 4.0 e del periodo in cui l’investimento viene effettuato. Di più: la fruizione in compensazione di quel credito è soggetta a una procedura ad hoc e alla compilazione del quadro RU del modello Redditi.

Già la prassi delle Entrate ha fornito indicazioni operative, dettagliate da una FAQ che illustra la corretta modalità di compilazione del dichiarativo nella precisa ipotesi di interconnessione del bene 4.0 successiva all’entrata in funzione.

L’istanza posta in FAQ sul bene 4.0

Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nuovo Transizione 4.0, entrato in funzione nel corso del 2021 ma interconnesso nel 2022.

L’impresa ha fruito del credito d’imposta in misura ridotta (10 per cento del costo sostenuto) dall’anno di entrata in funzione del bene. E’ l’aliquota percentuale che spetta in relazione agli investimenti in beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”), atteso che la fruizione del credito d’imposta in misura piena (50 per cento) decorre, per espressa previsione normativa, dall’anno dell’avvenuta interconnessione.

Con riferimento al caso descritto, come va compilato il quadro RU della dichiarazione dei redditi?

Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello REDDITI 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L (corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0). Le istruzioni per la sua compilazione precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di be­ni agevolabili”.

Importante è sottolineare che l’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi:

– dall’entrata in funzione del bene;

– dall’avvenuta interconnessione di esso.

Inoltre, l’impresa deve riportare: nel rigo RU5 l’ammontare del credito nella misura “piena” prevista per detti beni; nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto.

Resta fermo che, sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50 per cento del costo sostenuto), lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10 per cento del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Perciò, nel rigo RU12 del modello REDDITI 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello REDDITI 2023.

Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

La compensazione del bene con il codice tributo 6936. Se si sbaglia si provvede senza sanzioni

Per la compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, l’impresa deve utilizzare il codice tributo “6936” – “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n.  178/2020” – corrispondente alla natura degli investimenti realizzati, valorizzando il campo “anno di riferimento” con l’anno di entrata in funzione del bene. A seguito dell’intervenuta connessione, il predetto campo andrà valorizzato con l’anno in cui questa si è verificata.

Se per la compensazione è stato erroneamente utilizzato il codice tributo 6935, l’impresa può chiedere in qualsiasi momento (anche dopo aver ricevuto l’eventuale comunicazione d’irregolarità) la correzione del modello F24 tramite CIVIS oppure direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni.

Per ultimo, se l’impresa è a conoscenza del fatto che il bene acquistato non sarà mai interconnesso, l’importo residuo da indicare nel rigo RU12 deve essere ridotto della quota corrispondente alla maggiorazione riconosciuta per i beni agevolabili Transizione 4.0., avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo, denominata “Vedere istruzioni”.

Sitografia

www.agenziaentrate.gov.it

www.ipsoa.it

investimenti 4.0Investimenti in beni strumentali
Scissione ramo d’azienda: ok detrazione Iva cumulativa
Note variazione Iva in procedura concorsuale
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