Nella riposta n. 485 del 3 ottobre 2022, Agenzia delle Entrate dà indicazioni circa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione Iva nella dichiarazione 2023 per l’anno d’imposta 2022, in relazione alle nove fatture di cui si è resa creditrice l’istante tra il 2011 e il 2015, prescindendo dall’insinuazione del passivo e/o dall’accettazione del curatore.
In linea di massima, è possibile esercitare il diritto alla detrazione direttamente in sede di dichiarazione annuale e, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario, a partire dalla data in cui quest’ultimo risulti assoggettato a una procedura concorsuale, come recita l’art. 26 del d.P.R n. 633 del 1972.
Caso in esame: variazione Iva
Nel caso in esame, però, è emerso che il richiedente ha emesso un’unica nota di variazione in diminuzione dell’Iva, e tale operazione non risulta corretta. Infatti, secondo quanto dichiarato dalla risoluzione n. 127/2008 e dalla risposta ad interpello n. 801/2021: “Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all’emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l’originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell’imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l’indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile”. Va così ribadito il principio secondo cui il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere riferito all’operazione intera, pertanto non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta.
La nota di variazione così emessa è, come detto, errata, essendo inoltre ormai passato il termine entro cui la stessa sarebbe potuta essere ripresentata, ovvero il 30 aprile 2022.
Parere delle Entrate
In definitiva, nel caso di specie, solo nell’ipotesi di tardiva insinuazione al passivo e successiva eventuale “infruttuosità” della procedura concorsuale, l’istante è legittimato a riemettere correttamente la nota di variazione, maturando il diritto alla detrazione dell’Iva mai percepita.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

