Slitta, per effetto della previsione contenuta nel dl c.d. “Aiuti ter”, la data ultima per la trasmissione telematica della domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo delle somme illegittimamente compensate. La norma dispone che possono essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013).
La procedura interessa il credito maturato dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti “solari”, tra il 2015 e il 2019) indebitamente utilizzato in compensazione alla data di entrata in vigore del c.d. “collegato fiscale” (22 ottobre 2021).
L’istanza slitta al 31 ottobre. Quali step?
Avendo tempo fino all’ultimo giorno di ottobre, gli interessati alla sanatoria dovranno presentare – inviandolo telematicamente in modo diretto o attraverso Entratel o Fiscoonline o, ancora, rivolgendosi agli intermediari abilitati – il modello di domanda approvato dal provvedimento 1° giugno 2022.
La nuova calendarizzazione consente, fino al 31.10.2022, di sostituire l’istanza originaria barrando la casella “Istanza sostitutiva”.
Una ricevuta, contenuta in un file con codice di autentificazione o di riscontro e recapitata nei cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio dell’istanza, attesterà l’avvenuta trasmissione della richiesta. Viceversa, lo scarto viene comunicato al soggetto che ha effettuato la trasmissione, il quale può riproporre l’istanza correttamente, entro i successivi cinque giorni lavorativi.
Slitta solo la data di presentazione istanza. Il riversamento resta fissato a metà dicembre
Attenzione, però: l’ “Aiuti ter” posticipa il solo termine per la presentazione dell’istanza, senza intervenire sulla scadenza per il riversamento delle somme utilizzate indebitamente. Conseguentemente, bisognerà provvedervi entro il 16 dicembre 2022, pagando per intero o la prima di tre rate annuali di pari ammontare (nel qual caso, sulla seconda e sulla terza rata, da corrispondere rispettivamente entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024, saranno dovuti anche gli interessi calcolati al tasso legale dal 17 dicembre 2022).
I versamenti dovranno essere effettuati tramite modello “F24 Elide”, senza possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando i codici tributo:
– “8170” (unica soluzione);
– “8171” (prima rata);
– “8172” (seconda rata);
– “8173” (terza rata).
Sitografia
www.fiscooggi.it

