Circa la decorrenza del termine (5 anni) di prescrizione dei crediti da lavoro, in deroga al principio di cui all’art. 2935 c.c. – in base al quale la prescrizione di un diritto decorre dal momento in cui esso può essere esercitato – una sentenza di Cassazione aveva espresso l’orientamento secondo cui per i crediti da lavoro la decorrenza non operasse necessariamente in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si potesse trovare in una condizione di “timore”, tale
da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso, condizione da provare in concreto (caso per caso) e da valutare a cura dell’Autorità giudiziaria adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese
Di conseguenza, poiché il provvedimento di diffida accertativa adottato dal personale ispettivo ha ad oggetto crediti certi, liquidi ed esigibili, non
fondati perciò su elementi suscettibili di interpretazione, il personale stesso dovrebbe considerare, a tal fine, solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione non sia ancora maturato, tenendo conto altresì degli eventuali atti interruttivi intercorsi.
Dies a quo: non più dal momento in cui può essere esercitato il diritto
Sul tema, tuttavia, la recente pronuncia giurisprudenziale n. 26246 del 6 settembre 2022 suggerisce un nuovo orientamento interpretativo superando il precedente orientamento – considerato, tra l’altro, inadeguato al cambiamento operato dalle riforme sul sistema – secondo cui, per individuare il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, fosse imprescindibile una valutazione, caso per caso, volta ad accertare tanto la sussistenza di una effettiva tutela reale a favore del lavoratore, quanto di un concreto timore del licenziamento strettamente connesso alla stabilità del rapporto di lavoro.
La Corte, specie a tal ragione, stabilisce pertanto che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Fa eccezione il pubblico impiego, cui non è estensibile la sopraccitata pronuncia, per avere questo una particolare disciplina normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la eventuale ed illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti.
Alla luce del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione deve, dunque, ritenersi in parte superata la nota INL n. 595 del 23 gennaio 2020.
In virtù di quanto sopra, una nuova nota – n. 1959 del 30 settembre 2022 – prevede che il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

