Il discrimine sul termine di emissione della fatturazione elettronica è il 1° giorno del corrente mese di ottobre, a partire dal quale tale termine è quello ordinario di 12 giorni (si conclude il regime transitorio per l’emissione della fattura in modalità elettronica).
Dal 1° gennaio 2024 ne saranno obbligati anche i soggetti che si collocano al di sotto del limite dei ricavi o compensi pari a 25 mila euro.
In una circolare chiusa all’accesso se non ai consulenti in possesso delle credenziali, la n. 13/2022 rubricata “Fattura elettronica tra fine del periodo transitorio e pagamento dell’imposta di bollo”, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza le misure del D.L. n. 36/2022, che dal 1° luglio 2022 ha fatto rientrare nell’adempimento da assolvere telematicamente nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA:
– i soggetti in “regime di vantaggio”;
– i contribuenti nello speciale “regime forfetario”;
– le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000.
Frattanto, il Decreto ha anche escluso – in relazione al periodo d’imposta 2022 – l’applicazione delle relative sanzioni nei riguardi dei soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Così, da luglio a settembre 2022, le fatture possono essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. E’ invece dal 1° ottobre 2022 che il termine di emissione è ordinario e corrisponde, s’è fatto cenno, a 12 giorni.
Fatturazione elettronica. L’imposta di bollo dovuta, quando e come?
Il calendario in ordine al pagamento, per il 2022, dell’imposta di bollo, è il seguente:
– se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 250 euro, vi si può provvedere entro il termine fissato per versare l’imposta del secondo trimestre;
– se l’imposta dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri dell’anno non supera 250 euro, può essere pagata entro il termine fissato per versare l’imposta relativa al terzo trimestre.
Dal prossimo anno:
– se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera 5mila euro, potrà essere versata entro il 30 settembre con l’imposta dovuta per il secondo trimestre;
– viceversa, se l’ammontare dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire entro il 30 novembre, unitamente all’imposta dovuta per il terzo trimestre.
Il pagamento può essere effettuato: indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene addebitato l’importo; versando l’importo tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica (codici tributo 2521; 2522; 2523; 2524; 2525; 2526).
L’omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta, genera una comunicazione all’indirizzo PEC del contribuente presente nell’elenco INI-PEC, nella quale le Entrate indicano: l’importo dovuto; la sanzione ridotta a un terzo; gli interessi.
Sitografia
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