Il regime fiscale dei dividendi distribuiti alle Società semplici, sostitutivo del regime di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b), c), d) del Tuir, è operativo dal 2020 (art. 32-quater, dl n. 124/2019). I dividendi corrisposti alle S.s si considerano percepiti direttamente dai soci. Sono, pertanto, soggetti a tassazione in capo a ciascuno di essi a seconda del regime fiscale proprio di ognuno.
E’, in sintesi, come se avessero percepito i dividendi direttamente dalla società emittente.
Il regime dei dividendi (dal 2020)
Questa modalità di imputazione dei dividendi comporta che:
– non concorrano a formare il reddito complessivo della Società semplice;
– la tassazione prescinda dalla distribuzione in favore dei soci (tassazione per imputazione).
La modalità di tassazione così stabilita è voluta per eliminare i punti critici che le modifiche al regime fiscale delle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche hanno prodotto, comportando un inasprimento della tassazione degli utili percepiti dalle Società semplici e la perdita di neutralità fiscale per i redditi derivanti da partecipazioni detenute per il tramite di esse.
L’ambito di applicazione del regime fiscale sostitutivo del precedente previsto dal Tuir, troverebbe applicazione – è l’interpretazione contenuta nella risposta ad interpello n. 486/2022, delle Entrate – anche in caso di distribuzioni di dividendi deliberate in favore di associazioni tra professionisti per effetto:
– della equiparazione, ai fini fiscali, fra associazioni professionali e società semplici operata dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del Tuir;
– della particolare ratio ispiratrice del nuovo regime fiscale.
La ripartizione in capo agli associati
La risposta indica anche il possibile criterio da adottare per l’individuazione degli Associati e la determinazione delle quote di partecipazione agli utili che la Società deve distribuire in favore dell’Associazione professionale, ritenendo che tale criterio debba essere individuato avendo riguardo a coloro i quali risultano Associati al momento in cui la Società effettua il pagamento dei dividendi all’Associazione. Perché? Per il fatto che il pagamento costituisce il presupposto per l’applicazione dell’imposizione in capo agli Associati.
Quanto sopra in deroga parziale all’articolo 5, comma 3, lettera c) del Tuir, che individua il termine ultimo per la redazione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata in quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione.
La distribuzione agli Associati degli utili prodotti dall’Associazione, diversi dai dividendi ad essa erogati dalla Società, non è invece interessata dal regime fiscale del 2020, restando valide le regole di determinazione per trasparenza (articolo 5 del Tuir), anche in riferimento ai criteri di determinazione delle quote di partecipazione agli utili (comma 3, lettera c), del medesimo articolo 5).
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.ipsoa.it

