Tornano (finalmente) i chiarimenti di Agenzia delle Entrate in materia di bonus edilizi, incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus e cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Attraverso la circolare n. 33, l’Amministrazione finanziaria dà conto degli importanti risvolti in materia apportati dai decreti succedutisi nel corso degli ultimi mesi, a partire dal c.d. Aiuti bis. Inoltre, fornisce precisazioni sulla responsabilità di tipo amministrativo del fornitore e del concessionario.
Bonus edilizi e cessione crediti
Si parte dal tanto atteso bonus per i lavori edilizi, le cui aliquote applicate alle agevolazioni possono variare tra il 50 e il 110%. Le detrazioni relative al bonus sono fruite direttamente dal beneficiario in diminuzione delle imposte dovute, in base alla liquidazione della propria dichiarazione dei redditi. In alternativa, si può optare anche per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato ai fornitori;
- la concessione di un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Questo quanto disciplinato dal decreto Rilancio.
In materia di responsabilità dei fornitori e dei concessionari dei crediti d’imposta, è stato l’Aiuti bis ad apportare novità di rilievo. Tali soggetti, in casi di concorso in violazione, ne rispondono solo per dolo o colpa grave.
Errori nella comunicazione per l’esercizio dello sconto in fattura: i casi e i rimedi
Una parte della circolare si occupa degli errori commessi in sede di compilazione della comunicazione da inviare in caso di esercizio dell’opzione dello sconto in fattura e delle relative opzioni di correzione. Innanzitutto, gli errori possono riguardare diversi dati da comunicare, producendo maggiore o minore gravità.
I casi di errore nella compilazione della comunicazione
L’esercizio dell’opzione, per far sì che venga consentito, va comunicato dal beneficiario attraverso il modello approvato da Agenzia delle Entrate. Qualora sia stato commesso un errore in sede di compilazione del modello, è possibile trasmettere una nuova comunicazione interamente sostitutiva della precedente, a condizione che venga rilasciata entro il quinto giorno del mese successivo a quello del primo invio. Se il predetto termine è trascorso, il credito può essere rifiutato dal fornitore o concessionario direttamente nella Piattaforma; questo permetterà la rimozione degli effetti della comunicazione errata.
Errore formale e sostanziale
Gli errori possono essere tanto formali tanto sostanziali. Tra i formali troviamo:
- i recapiti, e-mail e numero di telefono;
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice di carica;
- stato di avanzamento lavori (SAL);
- data di esercizio dell’opzione;
- tipologia del concessionario.
Nello specifico, per gli stati di avanzamento dei lavori (SAL), nell’omonimo campo del modello deve essere indicato il valore “1”. Se dovesse mancarne l’indicazione, ciò impedirebbe la trasmissione delle comunicazione dei SAL successivi.
Per ovviare alla criticità, il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione. Anche in questo caso è necessario dare comunicazione dell’accaduto all’Agenzia.
Parere del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) ha accolto positivamente la pubblicazione dei chiarimenti. Mediante un comunicato stampa, il Presidente Elbano de Nuccio ha evidenziato l’interesse dei professionisti circa la questione della responsabilità solidale del concessionario. Motivo per il quale, dopo le modifiche introdotte dal decreto Aiuti Bis, si è dato inizio ad un interlocuzione con i vertici dell’AE affinché fossero superate le incertezze interpretative che hanno determinato un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi. “La circolare diffusa oggi è apprezzabile sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal decreto Aiuti bis che si auspica possano, finalmente, rassicurare gli operatori, le banche in primis”, dice il Presidente de Nuccio.
Altrettanto apprezzabili sono i chiarimenti relativi alla possibilità di apportare correzioni alle comunicazioni già presentate mediante l’utilizzo di un indirizzo Pec e la remissione in bonis per le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti lo scorso 29 aprile che, sostanzialmente, vengono riaperti fino al prossimo 30 novembre con il pagamento di una modesta sanzione.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

