Nuovo approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Questa volta il focus si è concentrato sul Dl Semplificazioni. Nella sua conversione in legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19.8.2022, sono state apportate diverse modifiche all’art. 26, ovvero quello che tratta delle agevolazioni fiscali e finanziarie per il Terzo Settore (ETS) e quelle relative all’impresa sociale.
L’elenco delle novità apportate: artt. 79,82,83,84,85,86,87,88 e 104 del D.lgs n.117/2017, il cd Codice del Terzo Settore.
La Fondazione, in prima battuta, ricorda che l’operatività dell’impianto fiscale previsto per il Terzo Settore acquisirà efficacia solo successivamente all’autorizzazione della Commissione Europea.
Modifiche apportate al Semplificazioni: imposte sui redditi e imposte di registro
Tra gli aspetti di maggior importanza, ci si focalizza sulle disposizioni in materia di imposte sui redditi (art. 79) e in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82).
- Imposte sui redditi:
- è stato definito il concetto di costo effettivo, ossia quello determinato computando anche tutti quei costi relativi alle attività di interesse generale, e dunque quelli indiretti, generali, finanziari e tributari;
- è stata innalzata la percentuale – dal 5 al 6% – dei ricavi delle attività non commerciali. Quindi, le attività di interesse generale saranno considerate non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6%, appunto, i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre i tre periodi d’imposta consecutivi.
Importanti anche le specifiche relative alle attività non commerciali detenute da familiari conviventi. Infatti, viene considerata non commerciale anche quell’attività svolta da Enti del Terzo Settore verso i propri associati o loro familiari conviventi. Al contrario, saranno considerate commerciali le attività che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di associati e familiari mediante pagamento di contributi o quote supplementari.
2. Per ciò che concerne le imposte di registro, ipotecaria e catastale, previste nel comma 3 dell’art. 82, si specifica che per tutti gli ETS l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti e convenzioni.
Altre specifiche per ETS
L’Approfondimento della Fondazione affronta anche l’argomento sul regime fiscale delle associazioni di promozione sociale, le quali non vengono valutate come attività commerciali solo se in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuati verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, familiari e associati. Inoltre, sono esenti dell’imposta sul reddito delle società, i redditi provenienti dagli immobili solo se destinati allo svolgimento di attività non commerciali.
Sitografia
www.ipsoa.it

