Lo spunto della risposta ad interpello n. 497 dell’11 ottobre 2022 vuol essere l’interpretazione sulla compatibilità tra il regime del margine per il commercio e il regime OSS per le vendite a distanza intracomunitarie.
Il primo è uno schema impositivo di origine europea che, relativo all’imposizione ai fini IVA delle cessioni di determinati beni, è volto ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, usciti dal circuito commerciale vengono poi ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la rivendita, con conseguente altra imposizione IVA in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.
Qui, il rischio di doppia o reiterata imposizione va evitato: la norma consente di assoggettare ad Iva solo l’utile lordo realizzato dal rivenditore (la differenza, per questo: “margine“) fra il prezzo di vendita e quello d’acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, calcolato secondo i metodi analitico, forfettario, globale.
Margine e Oss, per le leggi nazionale e unionale non sono compatibili
Tornando alla compatibilità tra i due regimi – margine e OSS – le operazioni cui viene applicato il regime del margine vengono considerate alla stregua delle cessioni nazionali, per tale ragione assoggettate ad Iva nello Stato di provenienza; esse non sono altrimenti incluse, per espressa disposizione di legge, tra le cessioni intracomunitarie e di vendita a distanza (art. 37, comma 2, D.L. n. 41/1995). A rinforzo, l’intervenuta ultima modifica all’ora citato articolo 37 del D.L. n. 41/1995 ad opera dell’art. 3, D.Lgs. n. 83/2021 che, in definitiva – recependo l’impostazione dell’art. 35, direttiva UE n. 112/2006 come modificata dalla direttiva UE n. 2455/2017) – ribadisce la non applicabilità della definizione di vendite a distanza in caso di adozione del regime del margine.
Ora, i soggetti che applicano il regime del margine possono, per ogni cessione, applicare l’imposta nei modi ordinari (D.P.R. n. 633/1972, Titolo I e Titolo II), dandone comunicazione al competente ufficio nella relativa dichiarazione annuale. In buona sostanza, il contribuente ha la facoltà di rinunciare all’applicazione del regime del margine sulle operazioni realizzate per qualsiasi bene, a qualunque categoria appartenga. Se decidesse in tal senso, ove le operazioni rientrassero nella definizione di vendita a distanza intracomunitaria di beni (art. 38-bis, commi 1 e 3, D.L. n. 331/93) e fossero soggette a tassazione nello Stato membro di destinazione, potranno essere dichiarate tramite il portale OSS dedicato, applicando l’IVA sull’intero corrispettivo (non sulla differenza, o margine).
Fuori dall’ipotesi, all’applicazione del regime del margine, la registrazione al sistema OSS non comporta l’automatico assoggettamento ad IVA nel Paese di destinazione delle operazioni realizzate.
Ad ogni buon conto, a seguito di registrazione al sistema OSS, il contribuente è tenuto a presentare l’apposita dichiarazione anche in mancanza di operazioni.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.ipsoa.it

